Trento, 18 febbraio 2004
DISEGNO DI LEGGE
”NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO”
RELAZIONE
Il Governo prima ed il Parlamento poi, rispettivamente con il D.L. 269/2003 e la legge di conversione definitiva 326/2003, hanno approvato in via definitiva l’ennesimo condono edilizio, con il quale si sanano abusi di rilevante entità e si prevede perfino la possibilità, di sanare anche occupazioni a fini edificatori di aree demaniali.
L’obiettivo esplicito, al di là del dichiarato intento di reprimere l’abusivismo edilizio, riqualificare l’azione urbanistica, ambientale e paesaggistica è quello di “fare cassa”, trovare cioè nuove risorse finanziarie, senza ricorrere a nuove tasse. Non a caso tale disposizione non si colloca nel contesto di una legge di revisione della disciplina urbanistica, ma in un decreto legge che ha per titolo “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.
E’ noto che in sede comunitaria è stata ripetutamente censurata tale strategia economico-finanziaria e fiscale per l’aggiustamento dei conti pubblici; si tratta di una politica incerta quanto ai risultati, e che corre il rischio di vedere, nei prossimi anni, condoni che si susseguono a raffica, reiterando peraltro quanto già si è visto sul piano della lotta all’evasione ed elusione fiscale.
Sotto il profilo propriamente urbanistico, invece, i condoni rappresentano la negazione di qualsiasi principio di ordinato svolgimento dell’attività edilizia. Sono responsabili del perdurare nel nostro paese di enormi disastri ambientali e paesaggistici: la distruzione di aree archeologiche, la cementificazione di litorali marini, ma anche l’inquinamento di suolo e sottosuolo con scarichi abusivi laddove sono state edificate abitazioni e complessi turistici in assenza di reti fognarie o idriche adeguate. Per non parlare, in alcune realtà, di edificazione senza il rispetto delle norme antisismiche, con le conseguenze drammatiche, sotto gli occhi di tutti, ogni volta che si registra una scossa tellurica.
In Trentino – ed anche in altre Regioni ove da molti anni vige una tradizione di maggior rigore sotto il profilo della legislazione urbanistica ed ambientale – non si registrano, fortunatamente, casi eclatanti di abusivismo edilizio. E ciò grazie anche ad una scarsa propensione per norme di sanatoria “una tantum”. La vigente legislazione provinciale, peraltro costantemente adeguata alle esigenze della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, prevede già dei correttivi per sanare eventuali difformità edificatorie rispetto alle autorizzazioni concesse e, nel corso degli anni, è stato fatto un notevole sforzo, soprattutto dalle amministrazioni locali, per supportare adeguatamente l’applicazione concreta delle norme.
Inoltre si può tranquillamente affermare che il costante aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali ed il processo reale di partecipazione popolare nella fase di approvazione hanno finito per adeguare sempre più i piani regolatori comunali alle reali esigenze edificatorie delle singole realtà comunali.
Recepire ora passivamente norme di sanatoria (in una realtà economico-finanziaria provinciale che non risente particolarmente dell’ esigenza di fare cassa per ripianare debiti) espone al rischio di favorire proprio quelle persone che eludendo o semplicemente non tenendo in alcun conto normative sufficientemente flessibili, hanno scelto di operare in totale o parziale dispregio delle regole che la stragrande maggioranza dei cittadini rispetta.
Non a caso diverse amministrazioni comunali, soprattutto fra quelle che in questi anni hanno fatto il massimo sforzo per contrastare spinte speculative e regolare l’attività edilizia secondo esigenze reali della popolazione, hanno protestato vivacemente contro l’ennesimo condono edilizio. Esse ritengono, giustamente, che il modesto apporto all’erario derivante dal gettito del condono, verrà quasi sicuramente assorbito in futuro da nuovi oneri non previsti per adeguare le altre infrastrutture pubbliche alle trasformazioni urbanistiche verificatesi al di fuori di una corretta programmazione urbanistica. Si pensi, tanto per fare un esempio, alla diversa incidenza per quanto riguarda la mobilità nei casi in cui strutture previste per attività produttive o di magazzino merci vengano trasformate in attività commerciali. Analogamente si pensi alle diverse esigenze per quanto riguarda il trasporto pubblico o la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Con la presente proposta di legge, i Verdi e democratici per l’Ulivo ribadiscono la propria contrarietà alla scelta di adeguare – sia pure in modo più restrittivo – la vigente legislazione urbanistica provinciale alle nuove disposizioni statali in materia di condono edilizio, con l’unica eccezione, in omaggio al principio di uniformità su tutto il territorio nazionale delle leggi penali, per quanto riguarda la nuova disciplina penale introdotta dall’art. 32 del D.L. 269/2003.
Cons. dott. Roberto Bombarda
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Disegno di legge
Art. 1
1. Le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali previste dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, non si applicano nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ad eccezione delle disposizioni riguardanti l’oblazione penale per opere edilizie abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente per quanto concerne eventuali responsabilità penali connesse all’esecuzione di opere edilizie abusive, nel territorio della Provincia di Trento le norme per la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e le sanzioni applicabili agli illeciti edilizi sono quelle previste dal Titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
2. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. |